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  Lavoratori

Cassa Edile  

NORMATIVA GENERALE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Art. 1
A richiesta di ciascun operaio deve essere rilasciato dalla Cassa Edile un documento attestante la sua iscrizione come pure dovrà essere rilasciato un estratto conto di posizione sia per le ore di effettivo lavoro che per le ore valide ai fini A.P.E..

Art. 2
Qualsiasi reclamo nei confronti della Cassa Edile sulla rispondenza delle somme corrisposte a titolo di trattamento economico per ferie e gratifica natalizia deve essere presentata dall’operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Art. 3
Gli importi del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dagli aventi causa entro 90 giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, possono essere utilizzati per le forme di assistenza gestite dalla Cassa Edile.

Art. 4
Ai fini del presente Regolamento gli importi erogati dalla Cassa Edile per qualsiasi titolo si rendono liquidi ed esigibili alla data di emissione delle singole disposizioni di pagamento.

Art. 5
Il pagamento anticipato del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia può aver luogo su domanda degli aventi diritto soltanto nei seguenti casi:
      a. passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente attività diversa da quella edile ed affine;
      b. espatrio dell’iscritto;
      c. chiamata alle armi per servizio di leva dell’iscritto.
      Le domande di pagamento anticipato devono essere corredate da un documento che attesti la cessazione comunque del rapporto di iscrizione alla Cassa Edile.

Art. 6
Di tutte le assistenze erogate in qualsiasi forma agli operai, la Cassa Edile tiene apposita documentazione con l’indicazione degli importi erogati.
Parimenti tali erogazioni dovranno risultare nelle situazioni dei singoli operai interessati.

PRESTAZIONI DI TIPO CONTRATTUALE

FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (8,50%) e per la gratifica natalizia (10%) è assolto dall’impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione per ogni ora di lavoro normale contrattuale effettivamente prestato e sul trattamento economico per le festività. Gli importi di questa percentuale vengono accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile e sono accantonati come stabilito dal contratto integrativo provinciale e dal contratto nazionale. Questi importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale previsto dal CCNL allegato D.

La Cassa Edile di Viterbo eroga tali accantonamenti nel mese di giugno e nel mese di dicembre.
Si raccomanda di verificare l’esattezza dei dati di residenza e/o di IBAN comunicati per il più sicuro e tempestivo accredito delle competenze dovute. In tal senso si consiglia per chi non lo avesse ancora fatto di comunicare le coordinate per l’accredito diretto; sul sito della Cassa è disponibile il relativo modulo.

CONGUAGLIO INDENNITÀ DI MALATTIA

Durante l’assenza dal lavoro per malattia, il lavoratore (compreso l’apprendista) riceve da parte dell’impresa, direttamente in busta paga, il conguaglio all’indennità INPS, per tutte le giornate riconosciute ed indennizzate dall’Inps medesimo, nei seguenti termini:

  • Primi 3 gg. (escluse le festività)

  • Paga oraria EDR x 6,66 x 0,500 = Tratt. Giorn. (malattia superiore a 6 giorni)

  • Paga oraria EDR x 6,66 x 1,000 = Tratt. Giorn. (malattia superiore a 12 giorni)

N.B.

  • Per tutte le giornate di assenza dal lavoro per malattia l’impresa versa alla Cassa Edile l’accantonamento (18,50% lordo 14,20% netto).

CONGUAGLIO INDENNITÀ DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

Durante l’assenza dal lavoro per Infortunio o Malattia Professionale, il lavoratore (compreso l’apprendista) riceve dall’Impresa, direttamente in busta paga, il conguaglio all’indennità INAIL, per tutte le giornate riconosciute ed indennizzate dall’INAIL medesimo, nei seguenti termini:

  • dal 1° al 90° giorno (7 giorni alla settimana) Paga oraria EDR x 5,71 x 0,234 = Tratt. Giorn.

  • dal 91° a fine infortunio (7 giorni alla settimana) Paga oraria EDR x 5,71 x 0,045 = Tratt. Giorn.

    N.B.

Giorno dell’infortunio + i primi 3 giorni di assenza dal lavoro (gg. lavorativi) l’Impresa versa alla Cassa Edile l’accantonamento (18,50% lordo 14,20% netto).
Per i giorni successivi dal 4° al 90° giorno, sulla base di 5 gg. settimanali, l’impresa versa alla Cassa Edile l’accantonamento (7,40% lordo 5,70% netto) e dal 91° al termine dell’infortunio, sempre sulla base di 5 gg. settimanali, l’impresa versa alla Cassa Edile l’accantonamento (4,60% lordo 3,60% netto).

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

Dal 1974 è istituita dal vigente Contratto di Lavoro l’Anzianità Professionale Edile.
Essa viene erogata tutti gli anni, con aliquota crescente ogni 2 anni, a seconda delle maturazioni già acquisite in precedenza col Premio di Professionalità Edile ed è calcolata sul totale delle ore denunciate alla Cassa Edile nell’anno amministrativo precedente (1/10 30/9).
Per maturare il diritto alle liquidazioni annuali e,  quindi,  allo scatto progressivo della classe, è sufficiente aver raggiunto un numero minimo di 2.100 ore complessive (ore lav. ore fig. congedi) nei due anni amministrativi immediatamente precedenti il 30 Settembre dell’anno preso a base per il calcolo dell’Anzianità, accreditate anche presso altre Casse Edili.
 

Per l’accredito delle ore relative a:

  • congedo militare;

  • congedo matrimoniale;

  • congedo parentale;

è necessaria specifica richiesta da parte del lavoratore.

Inoltre, in caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragr. 3 e per i quali nel biennio precedente l’evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all’art. 19 del c.c.n.l., è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell’operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all’operaio stesso al momento dell’evento.

PRESTAZIONI  EXTRACONTRATTUALI

La Cassa Edile eroga ai lavoratori iscritti e loro familiari prestazioni extracontrattuali disciplinate da apposito regolamento approvato dagli organismi gestionali, previo accordo in sede territoriale delle parti sociali costituenti.
 

Gli ambiti di intervento della Cassa in materia sono:

  • ASSEGNO NATALITÀ, erogato in occasione della nascita di un figlio,

  • ASSEGNO PRIMO INGRESSO NEL SETTORE, distribuito a giovani a seguito di una minima permanenza nel settore dopo l’iscrizione alla Cassa.

Ad ogni lavoratore che possa vantare il minimo di ore lavorate previsto dal Regolamento la Cassa provvede a consegnare annualmente una DOTAZIONE DI INDUMENTI DA LAVORO, comprendenti una tuta da lavoro ed un paio di scarponi antinfortunistici. La distribuzione agli aventi diritto avviene normalmente presso il magazzino della Cassa entro il mese di maggio. Sarà comunque cura della Cassa recapitare preventivamente specifico avviso ad ogni singolo lavoratore sia del diritto alla prestazione che delle modalità di consegna.

Oltre al rimborso alla impresa della quota malattia anticipata dalla stessa, la Cassa eroga direttamente ai lavoratori un SUSSIDIO MALATTIA pari ad euro 60 che interviene per un evento di durata compresa tra 6 e 12 giorni.

Oltre alla eventuale prestazione contrattuale a carico del Fondo Ape, la Cassa riconosce un SUSSIDIO IN CASO DI DECESSO DEL LAVORATORE E/O DEL CONIUGE FISCALMENTE A CARICO.

La Cassa provvede poi con apposito bando annuale emanato nel mese di gennaio a concedere ASSEGNI DI STUDIO AI LAVORATORI E FIGLI; le relative domande devono essere di norma presentate entro il mese di Marzo.

A fronte di eccezionali e particolari condizioni di necessità non previste dal regolamento è possibile la concessione di CONTRIBUTI STRAORDINARI, entro limiti stabiliti annualmente dal Comitato di Gestione. La concessione del contributo é subordinata a valutazione insindacabile degli organi di gestione della Cassa.

Per il dettaglio dei requisiti e delle condizioni per la concessione delle prestazioni extracontrattuali e della modulistica utile per la richiesta puoi rivolgerti agli uffici della cassa e/o consultare l’apposita sezione sul sito:

www.cassaedile.vt.it.