1. Nel caso in cui nel corso di un cantiere del sisma ci siano lavorazioni aggiuntive di importo pari o superiori a 70.000 euro che usufruiscono del bonus fiscale 110%, queste ultime lavorazioni a quale tipo di verifica di congruità saranno soggette?
Nel caso in cui un’azienda che abbia già lavori in corso (ricostruzione sisma) acceda anche a quelli previsti dalla normativa sull’ecobonus 110% attraverso la presentazione di una variante progettuale alla DNL esistente, dovrà essere sottoposta alla verifica della congruità secondo la disciplina prevista per la congruità dei lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma). La richiesta di congruità effettuata al portale SICS, pertanto, dovrà essere riferita al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di variante.
2. Ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?
Fermo restando l’elencazione di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera. Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell’istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.
3. Le regole Durc 2015 (Delibera comitato della bilateralità 2/2015) devono applicarsi anche ai fini del rilascio della congruità della manodopera ex DM n. 143/2021?
No, fermo restando che la congruità non sospende in alcun modo le Regole Durc 2015 valevoli ai fini della regolarità contributiva.
4. L’impresa non edile che inserisce un cantiere in CNCE_Edilconnect deve iscriversi presso la Cassa competente al rilascio della congruità?
No, la gestione della congruità prescinde dall’iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa. Ove l’impresa legittimamente svolga attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità.
5. Laddove l’impresa operi fuori provincia, esclusivamente con lavoratori in trasferta e al netto di accordi di trasferta regionale, e inserisca il cantiere quindi presso la rispettiva Cassa di competenza, dovrà conseguentemente iscriversi presso la stessa?
No, salvo quanto previsto da contratti e accordi collettivi. La competenza al rilascio dell’attestazione di congruità (cfr. anche FAQ n. 17 COM. CNCE n. 803/2021) prescinde, infatti, dagli obblighi di iscrizione alle Casse, che continuano a seguire le regole dettate dalla normativa dei contratti e accordi collettivi, comprese quelle sulla trasferta.
1. Nel caso in cui l'appaltatore principale/impresa affidataria non è iscritto/a alla Cassa Edile/Edilcassa, potrà inserire ugualmente il cantiere nel sistema? E nei casi di General Contractor? E nel caso di società immobiliare committente di lavori privati?
Si, fermo restando l’obbligo di inserire i cantieri oggetto di congruità, il sistema CNCE_EdilConnect consente a tutte le imprese affidatarie (iscritte o meno alla Cassa Edile) sulle quali ricade la verifica della congruità, diregistrarsi al portale e di inserire i dati necessari all’effettuazione della verifica stessa.
Con particolare riferimento, poi, ai casi di General Contractor, nell’ambito dei lavori pubblici e privati è esso stesso il soggetto individuato dalle norme di legge quale impresa affidataria/aggiudicataria.
Nel caso di società immobiliare committente di lavori privati che affida al 100% l’esecuzione dell’opera ad un’unica impresa affidataria, sarà quest’ultima ad inserire i lavori oggetto dell’appalto.
2. Se in un cantiere edile risulta un'impresa inquadrata con il Ccnl metalmeccanica o altro Ccnl come deve essere trattata ai fini della verifica di congruità?
Al momento dell’inserimento del cantiere, l’impresa affidataria (anche se non edile) dovrà indicare il valore complessivo dell’opera e il valore dei lavori edili sui quali sarà calcolata l’incidenza della manodopera.
Le attività non edili non rilevano, pertanto, ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile.
I lavori edili sono individuati dall’art. 2 del DM 143/2021 e comunque sono tutti quelli riferiti a imprese inquadrate o inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore edile.
3. In caso di ATI e Consorzi chi inserisce il cantiere?
In caso di ATI, qualora lo svolgimento dei lavori sia affidato pro quota alle varie imprese componenti l’ATI, sarà la mandataria a inserire il cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect (indicando le ulteriori imprese Affidatarie con le rispettive quote dei lavori), senza essere individuata quale unica “impresa affidataria” ai fini dei restanti adempimenti.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della congruità, la Cassa Edile/Edilcassa dovrà verificare che ciascuna impresa affidataria componente l’ATI, singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati.
Laddove l’ATI decida, invece, di avvalersi per l’esecuzione dell’opera di una società consortile, indicata nella denuncia del cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect, nel caso di mancato raggiungimento della congruità ne risponderà la società consortile stessa.
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto con il committente sia un consorzio stabile sarò lui stesso il soggetto affidatario del contratto.
4. Se i lavori riguardano un condominio (es. 110%), l'impresa dovrà inserire un unico cantiere oppure tanti cantieri quante sono le unità abitative?
Nel caso in cui i lavori siano affidati dal condominio ad un’unica o a più imprese affidatarie sarà l’impresa o le imprese stesse a inserire il cantiere o i singoli appalti/cantieri, riportando nel campo “valore complessivo dell’opera” l’importo indicato nella notifica preliminare.
5. Come possono essere trasmesse le ore di titolare, soci, collaboratori familiari, lavoratori autonomi e imprese edili di soli soci senza dipendenti?
Per le imprese edili con dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che prestano la propria manodopera in un cantiere, siano esse affidatarie e/o in subappalto sono indicate mensilmente in denuncia nell’apposita sezione, anche importando le ore dal sistema CNCE_EdilConnect, come costi non registrati in Cassa Edile.
Qualora l’impresa edile affidataria non abbia dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che concorrono alla realizzazione di un’opera edile devono essere denunciate, previa registrazione e denuncia di inizio lavori, al portale CNCE_Edilconnect; la stessa impresa sarà chiamata ad attestare eventuali costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in caso di richiesta (cfr art. 5, comma 5, DM 143/2021). Con riferimento ai lavoratori autonomi e imprese senza dipendenti, questi possono registrarsi al portale CNCE_EdilConnect e attribuire le ore lavorate direttamente nel sistema. In alternativa, l’impresa affidataria può indicare in CNCE_EdilConnect il valore del lavoro svolto dai predetti lavoratori autonomi e/o imprese senza dipendenti, allegando la documentazione (es. fattura) comprovante il costo di manodopera sostenuto. Resta ferma la possibilità di adempiere ad entrambe le casistiche sopra indicate in sede di giustificazione, nell’eventuale ipotesi di mancato raggiungimento della percentuale minima di congruità, come previsto dall’art. 5, comma 5 del DM e dall’Accordo delle parti sociali del 10.09.2020.
6. Come si deve comportare la Cassa nei confronti di una categoria di lavorazione non prevista (OS) o in caso di commistioni di più categorie differenti?
Sul punto si rimane in attesa delle relative indicazioni delle parti sociali, da recepirsi da parte del Ministero. (cfr art. 3, comma 5 del DM)
7. Per la verifica della congruità vale il criterio della categoria prevalente? Laddove vi sono più categorie?
In fase di prima applicazione e nelle more di eventuali ulteriori specifiche, la verifica della congruità si basa sul criterio della categoria prevalente che è determinante ai fini dell’individuazione della percentuale da applicare per il calcolo stesso, fermo restando l’imputazione di tutta la manodopera afferente anche le altre categorie.
Peraltro, nel caso in cui, per una categoria diversa da quella prevalente, sia prevista una percentuale di incidenza della manodopera inferiore a quella di quest’ultima, ciò può essere fatto valere dall’impresa affidataria quale giustificazione nel caso di mancato raggiungimento della congruità.
8. La verifica della congruità viene effettuata sulle denunce e sui versamenti delle imprese coinvolte nell’opera?
Si, ai fini della corretta verifica della congruità si dovrà tener conto sia della manodopera denunciata che di quella versata dalle imprese coinvolte, necessaria per il raggiungimento delle percentuali minime di manodopera previste dal DM.
Rimane fermo ovviamente, in caso di inadempimenti, l’obbligo in capo alle Casse di procedere al recupero di tutto il denunciato da parte delle imprese, relativamente all’opera complessiva secondo le regole in materia di regolarità contributiva.
9. Nel caso in cui in un cantiere siano registrati sia costi di personale dipendente (per cui si ha contezza del versamento) sia altri costi (ad es. autonomi di cui non si contezza del versamento)quale costi vanno conteggiati prioritariamente ai fini della congruità?
Il DM all’art. 5, co. 5 sancisce che “ai fini del comma 1, l’impresa affidataria risultante non congrua puòaltresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in basa a quantoprevisto nel citato accordo collettivo del 10 settembre 2020”.
Pertanto, relativamente ai costi non registrati presso la Cassa, questi saranno considerati al momento della richiesta di congruità, non andando ad alimentare il contatore durante il periodo di esecuzione dei lavori,pur essendo visibili all’impresa affidataria.
10. Ai fini del rilascio della congruità come si gestisce la verifica dell’ultimo versamento non scaduto?
Cfr. Faq n. 8
11. Per le imprese che hanno in corso una o più rateizzazioni la congruità dovrà essere rilasciata afine rateizzazione?
No, le regole della rateizzazione ai fini DOL potranno valere anche per il rilascio della congruità (cfr. accordi parti sociali e relativo addendum), fermo restando in caso di verifica di non congruità quanto previsto dall’art.5 co. 1 del decreto.
12. Per determinare l’assoggettabilità o meno di un’opera alla verifica della congruità nei lavori privati (di importo pari o superiore a 70.000 euro) qualora il committente affidi a imprese diverse le lavorazioni del cantiere stesso, cosa deve intendersi con il termine “valore complessivo dell’opera”: il valore del singolo appalto o l’importo complessivo del cantiere?
Fermo restando che l’art. 2, co. 3 del DM dispone che saranno oggetto di congruità i lavori privati il cui valore complessivo risulti di importo pari o superiore a 70000 euro, per valore complessivo dell’opera, nella fase di avvio del sistema, deve intendersi quello indicato nella notifica preliminare. Nel caso in cui più contratti di appalto stipulati con altrettante imprese che siano riferiti ad un unico cantiere, il sistema CNCE_Edilconnect verificherà in maniera automatizzata l’esistenza di tutti i contratti di appalto riferibili alla medesima notifica preliminare, il cui valore dell’opera complessivo sarà indicato dalle singole imprese all’atto dell’inserimenti dei singoli appalti.
13. Il committente che affidi la realizzazione di un’opera edile di importo pari o superiore a euro 70.000 esclusivamente da lavoratori autonomi è tenuto a richiedere il certificato di congruità al termine dell’opera?
Si, l’art. 2 co. 1 del DM richiama “i lavori eseguiti da imprese affidatarie in appalto o subappalto , ovverolavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione”.
14. Ai fini del raggiungimento della congruità, concorrono anche le ore di straordinario effettuate dai dipendenti delle imprese?
Possono concorrere nella misura in cui trattasi di ore eccedenti quelle previste contrattualmente e siano adeguatamente comprovate mediante idonea documentazione ( ad esempio copia cedolini paga, dichiarazione della direzione dei lavori ecc). Risulta evidente che le ore straordinarie possono essere prese in considerazione, ai fini della verifica della congruità, solo a seguito della corretta e puntuale verifica ed applicazione delle circolari Cnce n. 792 e 797.
15. Nel caso in cui al termine dei lavori nessuno richiede la congruità la Cassa edile cosa dovrà fare?
Al termine dei lavori, in caso di mancata richiesta della congruità da parte soggetti abilitati, la Cassa invierà un alert all’impresa affidataria.
16. Qual è la Cassa Edile/Edilcassa competente a rilasciare al congruità?
La Cassa Edile competente al rilascio della congruità è quella ove è ubicato il cantiere.
17. E’ prevista la possibilità di “girare” la pratica a un’altra Cassa per l’istruttoria, ad es. nel caso di accordi di trasferta regionale?
Sì, fermo restando la competenza territoriale fissata dal decreto (cfr. art. 3, co. 2 del decreto), si precisa che nella fase di avvio del sistema, la possibilità di “girare” le pratiche ad altra Cassa per la relativa istruttoria è prevista solo per le Casse che hanno accordi di trasferta regionale, o comunque le Casse che comunicheranno alla CNCE l’esistenza di accordi interprovinciali. Si precisa, quindi, che l’emissione dell’attestazione dovrà avvenire sempre da parte della Cassa territorialmente competente.
18. L’inserimento del cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect comporta l’obbligo di iscrizione in cassa Edile/Edilcassa?
No, laddove non sussista tale obbligo alla luce della vigente normativa e del CCNL
19. Il subappaltatore che non inserisce il cantiere come fa a intercettare il cantiere caricato dall’impresa affidataria?
Il sistema di gestione cantieri attribuirà direttamente il CUC (Codice Univoco Congruità di cantiere), creato al momento dell’inserimento del cantiere, nelle denunce del subappaltatore il quale pertanto non dovrà fare altro che inserire correttamente la manodopera.
20. Sono tenute a caricare il cantiere anche le imprese con affidamenti diretti di importo minimo e lavori per 1 giornata o 2?
La norma prevede che soggetti alla congruità saranno tutti i lavori pubblici e quelli privati il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70000 euro.
21. Quando si parla di importo complessivo dell'opera per i lavori privati (limite € 70.00,00) si intende il valore complessivo dell'appalto compresi i lavori non edili? Al netto dell'IVA ?
Si, ma al netto dell’IVA.
22. Quale valore probatorio hanno le informazioni inserite in CNCE_EdilConnect?
Con l’inserimento della DNL in CNCE_Edilconnect si assolve agli obblighi contrattuali.
FATTISPECIE RELATIVE ALLE DENUNCE
23. In quali denunce saranno disponibili i cantieri presenti in CNCE_Edilconnect?
Tutti i cantieri in cui l’impresa è presente, denunciati nelle diverse Casse, sono resi disponibili nei sistemi di denunce, ai fini della verifica della congruità.
24. Se un subappaltatore non è registrato in CNCE_EdilConnect, il cantiere in cui è presente,caricato dall'impresa principale, viene recepito in denuncia?
Sì, cfr. FAQ precedente.
25. Il cantiere indicato in CNCE_Edilconnect è presente nella denuncia delle diverse imprese coinvolte in base alle date di durata inserite nel cantiere?
I cantieri presenti in CNCE_EdilConnect sono disponibili nei diversi sistemi di denuncia nel periodo in cui la competenza della denuncia è compatibile con le date di presenza dell’impresa in cantiere.
ESEMPIO
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In un cantiere che dura dal mese di ottobre 2021 al mese di dicembre 2023 è presente un subappaltatore che lavora solo dal mese di ottobre 2021 al mese di dicembre 2021, dalla denuncia di competenza gennaio 2022 il cantiere non viene più trasmesso da CNCE_EdilConnect ai sistemi di denunce per il subappaltatore.
Se opportuno, è possibile modificare le date di presenza dell’impresa nel cantiere per renderlo nuovamente disponibile.
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26. Cosa accade in caso di ritardo nell’inserimento del cantiere da parte dell’impresa affidataria rispetto alla compilazione della denuncia del subappaltatore?
Nel caso di ritardo nell’inserimento del cantiere, il subappaltatore può inserire il cantiere (impostando l’apposita casella in cui dichiara di essere subappaltatore) per poi unificarlo a quello inserito successivamentedall’affidataria.
27. Quali sono i casi in cui si procede all’unificazione di più cantieri?
Si procede all’unificazione di più cantieri qualora entrambi i cantieri non siano ancora conclusi e tramite l’indicazione (cfr. FAQ precedente) da parte dell’impresa affidataria del codice univoco di congruità del cantiere che rimarrà attivo procedendo, poi, alla cancellazione dell’altro cantiere (esempio subappaltatore FAQ precedente). L’operazione è ammessa solo se l’impresa è presente anche nel cantiere che rimarrà attivo. Se è in corso la verifica di congruità, l’unificazione potrà avvenire con gli stessi requisiti indicati al punto precedente, ma potrà essere effettuata solo dall’operatore della Cassa.
28. Dato che la richiesta di attestazione di congruità deve essere fatta attraverso il sistema CNCE_EdilConnect, anche in relazione a Casse che non lo usano per caricare i cantieri, le imprese devono comunque registrarsi su CNCE_EdilConnect?
Sì, ai fini della richiesta di attestazione di congruità.
29. Potrebbe essere possibile effettuare la richiesta di rilascio dell’attestazione di congruità direttamente da un sistema informatico della Cassa a cui l’impresa è iscritta, senza accedere aCNCE_EdilConnect?
No, il sistema previsto dalle parti sociali dell’edilizia per la richiesta e il rilascio della congruità è CNCE_Edilconnect.
30. Il certificato di congruità deve essere rilasciato entro 10 giorni dalla richiesta. Nel caso di invitoa regolarizzare i quindici giorni interrompono i termini di rilascio?
Si, nell’intervallo necessario per la regolarizzazione si interrompono i termini per il rilascio.
31. Il sistema prevede modifiche nei tracciati di esportazione dei software paghe?
No, il sistema è compatibile con i tracciati dei software paghe concordati in Assosoftware.
LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ
32. Se un’impresa è affidataria di più appalti in più cantieri sul territorio nazionale e risulta congruain tutti i cantieri tranne in uno, potrà ottenere il DOL?
No, fermo restando la vigenza di tutte le regole relative al DURC anche DOL, il decreto congruità indica, all’art. 5 c. 6, che "In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributivafinalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line”. Pertanto, rilevando ai fini della congruità il singolo appalto/cantiere, basterà la mancata congruità di un cantiere a determinare gli effetti negativi sul DOL per l’impresa affidataria.
33. Nel caso in cui sia emessa un’attestazione di congruità negativa, chi deve inviare i dati dell’impresa affidataria alla BNI?
La Cassa che ha emesso l’attestazione è quella deputata all’invio dei dati in BNI. (decreto art. 5 co. 3: “Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).”
34. Quando deve essere effettuato l’invio alla BNI? Il sistema manda una segnalazione di irregolarità al gestionale per il successivo DOL da emettere oppure l'operatore che rilascia il DOL deve verificare a mano?
Contestualmente all’emissione dell’attestazione di congruità negativa, la Cassa competente territorialmente deve segnalare l’impresa affidataria alla BNI come irregolare, con tutte le conseguenze del caso per le successive richieste di DOL. (decreto art. 5 co. 6 “In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica [...] incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line”).
35. L’impresa risultata non congrua: come può integrare la manodopera mancante ai fini della regolarizzazione?
L’impresa dovrà:
- inviare alle Casse le denunce integrative;
- inserire le ore di personale non dipendente/inserire documentazione aggiuntiva comprovante l’esistenza di costi di manodopera non registrati;
- versare l’importo mancante;
- fornire la dichiarazione del direttore lavori casi di scostamento inferiore a 5%
Le istruzioni sulla regolarizzazione saranno comunque contenute nel messaggio PEC dell’”invito alla regolarizzazione” .
36. Qualora non venga rilasciato l'attestato di congruità e non vi sia la regolarizzazione da parte dell’impresa sia in tema di responsabilità solidale che in caso di ingiunzione, gli importi da richiedere sono quelli stimati dalla Cassa, o quelli risultanti in denuncia? Che responsabilità ha la Cassa?
L’importo sarà quello calcolato dalla Cassa e derivante dalla differenza tra l’importo atteso (“importo lavori edili” x “percentuale categoria di lavorazione”) e l’importo di manodopera registrato.
(decreto art. 5 co. 1 la regolarizzazione avviene “attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità”. Non si ravvisano estremi di responsabilità per le Casse in quanto tutti gli importi, sia quelli calcolati in base alle dichiarazioni rese dall’impresa in sede di DNL (art. 3 co. 2 del decreto), sia quelli relativi alla manodopera nel cantiere, derivano da autodichiarazioni rese dall’impresa.
37. Nel caso di mancato raggiungimento della congruità per mancanza di ore di lavoro dichiarate nei cantieri, la regolarizzazione si effettua attraverso il versamento dell'importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro mancante e necessario al raggiungimento della congruità?
Questi importi come devono essere imputati nella gestione?
Si, l’impresa effettuerà un versamento alla Cassa con causale:
versamento regolarizzazione pratica prot- n. xxxxxxx
Nelle more di ulteriori indicazioni, tali somme saranno imputate ad un apposito fondo e saranno utilizzate per gli scopi statutari della Cassa secondo le indicazioni delle parti sociali nazionali.
38. Ai fini dell'attestato congruità, valgono le stesse regole adottate per il rilascio del DOL (lacompetenza di due mesi antecedenti al mese di richiesta?
No, in mancanza di indicazioni normative e contrattuali specifiche, vale il principio secondo il quale alla data della richiesta dell’attestazione di congruità devono soddisfarsi le due condizioni richieste per le quali le ore necessarie al raggiungimento della congruità siano state correttamente denunciate e coperte dai relativi versamenti.
39. In caso di esito negativo dell’attestazione di congruità, come può l’impresa affidatariaconoscere a quale Cassa deve rivolgersi per regolarizzare eventuali subappaltatori irregolari?
Tutte le informazioni di dettaglio sono riportate nel testo della PEC di accompagnamento.
AGGIORNAMENTO del 17 DICEMBRE 2021
1. Ai fini del corretto inserimento dei dati cosa deve intendersi per valore complessivo dell’opera e per costo dei lavori edili?
Per valore complessivo dell’opera deve intendersi, negli appalti pubblici, quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di iva e al lordo del ribasso.
Negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, l’importo totale sarà quello indicato nella notifica stessa. Negli altri casi dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di iva.
Per costo dei lavori edili deve farsi riferimento, invece, agli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto.
2. Nel calcolo dell’importo dei lavori edili sono inclusi anche gli oneri sulla sicurezza?
Si, stante quanto previsto dalla lettera d) dell’accordo sulla congruità del 10 settembre 2020, ne deriva che nell’importo dei lavori edili dovranno essere inclusi gli oneri della sicurezza.
3. Nel calcolo dell’importo dei lavori edili sono inclusi anche gli oneri per il conferimento a impianto autorizzato, ovvero gli oneri di discarica per rifiuti in genere?
Si, in quanto rientrano nelle lavorazioni edili.
4. Ai fini del calcolo della congruità della manodopera dei lavori edili rilevano anche le ore di lavoro degli impiegati tecnici?
Nella fase di avvio, ai fini del calcolo della congruità rilevano solo le ore relative alla manodopera degli operai edili.
5. Con riguardo ai lavoratori autonomi/subappaltatori da dichiarare ai fini della congruità deve trattarsi di persone incaricate/pagate dall'azienda appaltatrice? Se sono persone inviate/pagate dal committente (es. montatori/fornitori) non vanno indicati?
Per ciascuna impresa affidataria, titolare del contratto di appalto, concorrerà al conteggio della manodopera esclusivamente la manodopera edile relativa alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi dalla stessa incaricati e indicati nel sistema CNCE_Edilconnect.
6. I lavori in proprio sono soggetti a congruità?
Sono soggetti a congruità, secondo i criteri applicati dal decreto ai lavori privati, i lavori in proprio svolti nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa pur coincidendo le figure del committente e dell’appaltatore.
Restano esclusi dalla verifica della congruità i lavori in economia svolti direttamente dai privati senza ricorso a imprese.
In fase di avvio, al fine distinguere le due fattispecie, nella fase operativa di inserimento del cantiere in CNCE_Edilconnect, nel primo caso andrà indicata nella casella tipo lavoro il valore “A – lavori in appalto”, indicando come committente l’impresa stessa.
7. Anche le imprese affidatarie non edili verranno iscritte in BNI laddove si verifichino le condizioni di cui al DM?
Si, sulla base dell’art. 5, co. 3 del DM anche le imprese affidatarie non edili, laddove si verifichino le condizioni di irregolarità ivi previste, saranno soggette alla segnalazione presso la BNI da parte della Cassa Edile/Edilcassa competente.
8. Qualora il dichiarante per errore inserisca dati inesatti o si verificasse una errata imputazione di processo è possibile effettuare la correzione al fine di non incorrere nell’irregolarità?
Si, durante l’esecuzione dell’appalto/cantiere il dichiarante può procedere alle modifiche di eventuali errori materiali riscontrati. Successivamente all’emissione del certificato di congruità non sarà possibile alcuna modifica.
9. Nel caso di committente privato che fa un capitolato di appalto nell’aprile 2021 per un valore di 100,000 euro e affidi il 10 dicembre dei lavori edili per l’ammontare di 30000 euro, saranno questi ultimi soggetti a congruità?
Fermo restando che ai fini della congruità rileva il valore complessivo dell’opera, riferibile nel caso prospettato al capitolato (superiore ai 70000 euro), tutte i lavori riferibili a denunce di nuovo lavoro effettuate a partire dal 1° novembre ricadranno, sulla base del decreto, nell’alveo della congruità.
10. Quando si parla di DNL (Denuncia Nuova Lavoro) si intende solo quella alla Cassa Edile/Edilcassa o anche quella all’INAIL?
Si, si intende la denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile/Edilcassa che rimane distinta dalla previsione normativa relativa agli adempimenti nei confronti dell’INAIL.
11. Come bisogna comportarsi nei casi di stipula di accordi quadro? E nei casi di accordo quadro stipulato anteriormente al 1 novembre 2021 che viene però eseguito attraverso affidamenti successivi a quella data?
Nella fase di avvio e nelle more di eventuali diverse indicazione da parte degli organi istituzionali competenti, si dovrà procedere all’inserimento dei singoli contratti applicativi sorti a valle dell’accordo quadro.
Nei casi di accordi quadro stipulati anteriormente al 1° novembre, saranno comunque oggetto di congruità i singoli contratti applicativi la cui denuncia di nuovo lavoro sia effettuata a partire dal 1° novembre 2021.
12. Nel caso in cui il Committente è un’azienda privata a partecipazione pubblica e che esegue lavori di pubblica utilità dovrà seguire, ai fini della congruità, la disciplina dei contratti privati o
di quelli pubblici?
Si dovrà seguire la disciplina dei contratti pubblici.
13. L’attività di sgombero neve è soggetti alla verifica di congruità?
Si, in quanto attività di manutenzione rientrante nell’ambito di applicazione del Ccnl edile.
14. Gli importi definiti dal decreto come costo del lavoro versato ai fini della regolarizzazione comeverranno utilizzati?
Nelle more di ulteriori indicazioni da parte delle parti sociali nazionali e delle determinazioni degli altri organi istituzionali competenti (cfr. art. 4, co. 4 e 5 del DM e art. 6, co. 3 del DM) tali somme saranno imputate ad un apposito fondo, in attesa delle statuizioni di cui sopra. La presente FAQ sostituisce e cassa il secondo capoverso della FAQ n. 37 della Com. CNCE n. 789/2021)
15. Come deve gestirsi la manodopera dei lavoratori somministrati e distaccati?
Ai fini della congruità nulla cambia per la rilevazione della manodopera dei lavoratori distaccati o somministrati, che verrà inserita dalle rispettive imprese (agenzia di somministrazione o impresa distaccante) nelle cui rispettive denunce comparirà, non appena creato, il relativo codice identificativo dell’appalto/cantiere (CUC).
16. Nel caso di committente italiano che affidi un appalto il cui cantiere ha sede all’estero, quest’ultimo sarà soggetto a congruità?
No, la normativa in vigore si applica ai lavori che si svolgono sul territorio nazionale, ricadenti nell’ambito di applicazione della legislazione nazionale.
17. Qual è la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a rilasciare al congruità? Nel caso di presenza di più Casse nello stesso territorio ove insiste il cantiere a quale Cassa l’impresa dovrà effettuare la DNL? Nel caso di lavoro che insiste su più province come viene individuata la Cassa Edili/Edilcassacompetente?
Fatti salvi eventuali accordi regionali sulla trasferta, la Cassa Edile competente al rilascio della congruità è quella del territorio ove è ubicato il cantiere.
Nel caso in cui risultassero più Casse competenti al rilascio del certificato è rimessa all’impresa la facoltà di scegliere la Cassa ove eseguire la DNL e che di conseguenza rilascerà l’attestazione di congruità, salvo il caso in cui risulti già iscritta ad una delle Casse competenti territorialmente. Nel caso di lavorazioni che insistano su più province la Cassa competente sarà individuata quale quella ove insiste la percentuale maggiore di lavori. La presente Faq sostituisce e cassa le Faq nn. 16 e 17 della Com. CNCE n. 789/2022
18. Ai fini del rilascio della congruità come si gestisce la verifica dell’ultimo versamento non scaduto?
Ai fini del rilascio della congruità , in deroga alle ordinarie procedure riferite alla regolarizzazione in materia di DOL, anche l’importo delle denunce non scadute, necessario al raggiungimento delle percentuali fissate, dovrà essere correttamente versato.
AGGIORNAMENTO del 15 FEBBRAIO 2022
1. La Cassa Edile/Edilcassa può rilasciare i codici necessari per la richiesta di attestazione (CUC e Codice di Autorizzazione) sia ai committenti pubblici che ai committenti privati che ne facciano richiesta?
Si, la Cassa Edile/Edilcassa deve rilasciare i codici (CUC e Codice di Autorizzazione) ai committenti individuati dalla norma quali soggetti legittimati alla richiesta dell’attestazione dicongruità (cfr. art. 4, comma 1 del DM n. 143/2021). Si specifica, al riguardo che, fermo restando che il sistema CNCE Edilconnect prima della scadenza prevista per la presentazione delle denunce e del relativo versamento (propedeutici al rilascio di un attestazione di congruità regolare) mette a disposizione i codici (Codice di Autorizzazione e CUC) all’impresa affidataria solo laddove l’opera risulti congrua, laddove il committente per il rilascio dei codici si rivolga alla Cassa (che invece può comunque rilasciarli), il rilascio sarà possibile in tal caso solo laddove l’opera risulti congrua. Diversamente la Cassa dovrà informare il committente richiedente che il rilascio sarà possibile solo dopo la data di scadenza dei versamenti, a carico dell’impresa affidataria, propedeutici al rilascio di un attestazione di congruità.
2. Cosa accade nel caso in cui trascorsa la data di “fine Lavori” dell’opera nessuno provveda alla richiesta della attestazione di congruità della manodopera?
Il Sistema CNCE_Edilconnect attualmente provvede all’invio, ogni 3 del mese, di un riepilogo alle imprese affidatarie degli appalti inseriti nel sistema e oggetto di congruità, contenente tutte le informazioni relative allo stato dell’appalto, ai cantieri conclusi per i quali non sia richiesta l’attestazione e ai dati relativi al contatore di congruità. Sul tema rimane, comunque, ferma la FAQ n. 15 della COM. CNCE n. 798/2021. Stante il recente avvio del sistema e nelle more di ulteriori determinazioni sul punto, si invitano le Casse, attraverso il supporto della CNCE, a farsi promotrici di iniziative formative/informative sul territorio, anche con i committenti, funzionali alla corretta conoscenza dell’istituto e del ruolo ad essi affidato dall’attuale normativa.
3. Come ci si comporta, ai fini della congruità, nel caso di consorzi ex art. 45, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016?
Fermo restando quanto riportato all’ultimo alinea della FAQ n. 3 della Com. CNCE. n. 798/2021, alla luce dell’art. 89 comma 1, lett. i del D.Lgs. n. 81/2008 e sm, si precisa che salvo il caso in cui i consorzi di cui alla fattispecie richiamate alle lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili) eseguano essi stessi i lavori oggetto del contratto d’appalto, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. Ai fini dell’individuazione dell’impresa affidataria, necessaria per il corretto inserimento del cantiere e per le conseguenze del caso in tema di congruità, la norma di cui sopra dovrà leggersi in combinato disposto con l’art. 48 , comma 7 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 50/2016 (qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre).
4. Cosa accade laddove sussiste un evidente scostamento tra il costo complessivo dell’opera e il costo dei lavori edili?
Le Casse Edili/Edilcasse in fattispecie simili potranno procedere agli accertamenti del caso, per evidenziare eventuali criticità.
5. È necessario indicare nel sistema CNCE_Edilconnect il nominativo del direttore dei lavori?
Si è necessario indicarlo in considerazione della previsione di cui all’art. 5, comma 4 del DM n. 143/2021. Alla luce della attuale normativa in materia, sulla nomina del direttore dei lavori, laddove il committente non abbia proceduto alla nomina del direttore dei lavori stesso, sarà consentita l’indicazione del referente tecnico dell’impresa (non legittimato, però, ai sensi del DM alla dichiarazione di cui al all’art. 5, comma 4 del DM n. 143/2021).
6. In caso di mancata congruità, l’impresa perde i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi alla luce di quanto previsto dal DM 41/1998?
Gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l’art. 5, omma 6, del DM n. 143/21 prevede testualmente che ”In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line, […]”. In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/98 lettera d) ("Casi di diniego della etrazione" che stabilisce che "La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni ontributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente").
7. Come deve essere conteggiata la manodopera dei lavoratori distaccati da imprese di paesi convenzionati con l’Italia (Francia, Germania, Austria, Rep. San Marino)?
Sussistendo per tali lavoratori, distaccati da paesi convenzionati con l’Italia, l’esonero dall’iscrizione in Cassa alla luce degli accordi di reciprocità, la fattispecie ricade nell’alveo dell’art. 5, co. 5 del DM che prevede la ossibilità di giustificare costi non registrati in Cassa attraverso l’esibizione di “documentazione idonea” che, dalla FAQ n. 5 della Com. CNCE n. 798/2021, potrebbe essere costituita anche dalle fatture attestanti il osto del lavoro.